SUCCESSIONI FAMILIARI

Al momento della morte di una persona  i suoi beni ed anche gli eventuali debiti passano agli eredi. Tale trasferimento può avvenire per legge (le quote spettanti agli eredi sono stabilite dal Codice Civile) o per testamento (i beni vengono destinati nel modo scelto dal deceduto).

Esistono varie forme di testamento:

OLOGRAFO (viene scritto a mano e deve essere apposta la data e la firma; può essere conservato in un luogo segreto e fare in modo che venga rinvenuto al momento opportuno, consegnato ad una persona di fiducia o depositato presso un notaio);

PUBBLICO (viene redatto da un Notaio in base alle dichiarazioni rilasciate dal testatore. Il notaio provvederà alla registrazione ed alla conservazione del testamento);

SEGRETO (è un  testamento olografo che viene depositato sigillato presso un notaio che non ne conosce il contenuto e che provvede alla conservazione).

tutti questi 3 tipi  di testamento devono essere pubblicati da un notaio al momento della morte del testatore.

Con il testamento non si possono escludere dal diritto di successione i seguenti eredi:

Coniuge;

figli legittimi o naturali e loro discendenti;

ascendenti legittimi (genitori, nonni, bisnonni, ecc. ) solo in mancanza di figli;    

che possono impugnarlo qualora i loro diritti siano stati lesi.

Gli eredi, se non ricorrono particolari condizioni di esenzione, sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione entro 1 ANNO dalla data del decesso. 

Se il deceduto era titolare, unicamente, del diritto di usufrutto su case e/o terreni non va presentata la dichiarazione di successione, ma l’usufrutto deve essere cancellato; la cancellazione dell’usufrutto avviene con modalità diverse a seconda dell’anno in cui è avvenuto l’acquisto.

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