CERTIFICAZIONE ENERGETICA

La certificazione energetica degli edifici è una procedura che attesta la prestazione o il rendimento energetico di un edificio al fine di consapevolizzare gli utenti a un minor consumo così da evitare gli sprechi compiendo scelte più consapevoli. La certificazione energetica è anche da intendersi quale strumento perla trasparenza del mercato immobiliare così che il futuro acquirente, ricevendo la certificazione energetica dal venditore, possa sapere con precisione l’effettivo valore di consumo dell’immobile che è in procinto di acquistare.

La certificazione energetica altro non è che una procedura che, attraverso una metodologia standardizzata (definita a livello regionale oppure a livello nazionale), classifica un edificio all’interno di una scala graduata sulla base delle sue caratteristiche energetiche. La certificazione energetica, il cuiobbligo deriva da una direttiva di carattere comunitario, è recentemente diventata una procedura di carattere nazionale recepita attraverso il D.M.26 giugno 2009 con le “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” in cui, tra le altre cose, si specificano le metodologie di calcolo per la definizione dell’indicatore di prestazione energetica e si fornisce un criterio di classificazione. Ciò detto nonostante una direttiva europea recepita dal Decreto Ministeriale ogni regione (o almeno, allo stato attuale) hanno legiferato una propria metodologia di calcolo “proprietaria” per la definizione dell’indicatore di prestazione energetica.

Le classi energetiche, prodotte dalla certificazione energetica, vanno dalla A+ (edificio a bassissimo impatto ambientale la cui realizzazione comporta ingenti sacrifici tecnologici ed economici e che attualmente è rappresentata da una ristrettissima cerchia di edifici che sono quasi tutti di carattere sperimentale) alla classe G (edificio ad alto consumo energetico che oggi rappresenta la stragrande maggioranza del parco edifici presente sul territorio nazionale e regionale).       Si deve osservare comunque come le recenti modifiche alle procedure di calcolo introdotte dall’ultimo D.G.R. (Decreto della Giunta Regionale)  5736 dell’11 giugno 2009 “Aggiornamento della procedura di calcolo per la certificazione energetica degli edifici” comporti, per tutti gli edifici da certificare, un netto miglioramento nella classe energetica che emerge dalla procedura di calcolo questo perché la procedura di calcolo risulta nettamente differente rispetto alle procedure di calcolo che venivano utilizzate per la certificazione energetica fino all’introduzione del D.G.R. stesso. Tradotto in termini più semplici se la certificazione energetica prodotta con le “vecchie” metodologie comportava un inserimento di un edificio in classe “G” non è detto che lo stesso edificio valutato in termini di certificazione energetica con la nuova procedura sia ancora nella classe sopracitata; molto spesso, infatti, la classe risultante sarà finanche nettamente superiore.       La certificazione energetica per quanto stabilito dalla regione Lombardia è obbligatoria per tutte le categorie di edifici classificati in base alla destinazione d’uso indicata nel D.P.R. del 26 agosto 1993 n. 412, art. 3. secondo il seguente scadenziario temporale.

La certificazione energetica NON è invece obbligatoria per:

  • gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio e gli immobili che secondo le norme dello strumento urbanistico devono essere sottoposti a solo restauro e risanamento conservativo nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
  • i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo, sono altresì esclusi i fabbricati industriali artigianali e agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;
  • gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.
  • l’applicazione degli obblighi di dotazione e allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica è esclusa per tutte le ipotesi di trasferimento a titolo oneroso di quote immobiliari indivise, nonché di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziali e nei casi di fusione, di scissione societaria e di atti divisionali.
  • l’applicazione degli obblighi di dotazione e di allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica è esclusa quando l’edificio, o la singola unità immobiliare in caso di autonoma rilevanza di questa, sia privo dell’impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale o al riscaldamento dell’edificio.

I casi sopraindicati di esclusione di obbligo di certificazione energetica fanno riferimento al D.G.R. VIII/8745